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MiCA: dal 1° luglio 2026 stop ai CASP non autorizzati

Il conto alla rovescia è quasi finito. Dal 1° luglio 2026 termina il regime transitorio previsto dal Regolamento MiCA (Regolamento UE 2023/1114) per i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP): da quella data, chi opera senza autorizzazione MiCA perde la base giuridica per servire clienti nell’Unione Europea. Per exchange, custodi e piattaforme di negoziazione è il passaggio definitivo da un’epoca di registrazioni nazionali a un’unica licenza europea.

Cos’è il regime transitorio MiCA e perché finisce

MiCA è pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024. Per non bloccare di colpo gli operatori già attivi, l’articolo 143(3) ha introdotto un periodo di transizione (il cosiddetto grandfathering): i soggetti che prestavano servizi su cripto-attività in conformità al diritto nazionale prima del 30 dicembre 2024 hanno potuto continuare a operare fino al 1° luglio 2026, oppure fino al momento in cui ottengono o vedono rifiutata l’autorizzazione MiCA. Era un ponte pensato per dare tempo alle imprese di presentare domanda e alle autorità di istruirla.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per i CASP

L’ESMA ha confermato che il 1° luglio 2026 è il limite massimo a livello UE e che non sono previste proroghe. Dopo quella data, prestare servizi su cripto-attività a clienti dell’Unione senza licenza MiCA costituisce una violazione del diritto europeo e l’attività deve cessare. Gli Stati membri potevano inoltre accorciare la finestra: Germania e Irlanda l’hanno chiusa già il 31 dicembre 2025, mentre Paesi Bassi, Polonia, Lettonia, Ungheria e Slovenia hanno optato per soli sei mesi. L’autorità europea ha anche invitato gli investitori al dettaglio a verificare che il proprio fornitore sia effettivamente autorizzato, consultando il registro MiCA pubblicato dall’ESMA prima di investire o trasferire fondi.

La situazione in Italia

L’Italia ha applicato il periodo transitorio per intero, fino al 1° luglio 2026. La vigilanza sui CASP è ripartita tra la Consob, competente per i profili di condotta e integrità del mercato, e la Banca d’Italia, per i profili prudenziali. Gli operatori già iscritti nel registro nazionale tenuto dall’OAM hanno dovuto avviare per tempo la domanda di autorizzazione come CASP per non interrompere il servizio alla clientela italiana: chi non completa il percorso entro la scadenza non può più offrire i propri servizi nel mercato UE.

Cosa fare ora

  • Verificare lo stato della propria domanda di autorizzazione MiCA presso l’autorità competente e i tempi di istruttoria residui.
  • Mappare i servizi effettivamente prestati (custodia, scambio, gestione di piattaforme di negoziazione, esecuzione di ordini, consulenza) e confrontarli con il perimetro autorizzato.
  • Rafforzare i presidi AML/KYC: i CASP sono soggetti obbligati e devono applicare adeguata verifica della clientela e monitoraggio delle transazioni.
  • Gestire con attenzione la reverse solicitation: le linee guida ESMA del 26 febbraio 2025 leggono in modo ampio il concetto di sollecitazione (siti, app, social, campagne pubblicitarie), quindi non può essere usata per aggirare l’obbligo di licenza.
  • Informare i clienti su eventuali cambiamenti operativi e sulle tutele previste.

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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale o di compliance.