Il regolamento unico europeo antiriciclaggio prende forma operativa. Con il rapporto finale datato 30 settembre 2026 e la pubblicazione nei primi giorni di ottobre, l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha finalizzato le RTS sull’adeguata verifica della clientela previste dall’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), insieme ad altre due norme tecniche chiave. I testi sono stati trasmessi alla Commissione europea per l’adozione. Per banche, fintech e professionisti è il segnale che la finestra per adeguare processi e sistemi KYC prima del 10 luglio 2027 si sta chiudendo.
Cosa ha finalizzato AMLA
Il pacchetto riguarda tre insiemi di norme tecniche di regolamentazione rivolte ai soggetti obbligati:
- RTS sull’adeguata verifica (art. 28, par. 1, AMLR): definisce quali informazioni raccogliere sul cliente e come verificarle.
- RTS su rapporti continuativi e operazioni occasionali (art. 19, par. 9, AMLR): chiarisce come distinguere un rapporto d’affari da un’operazione occasionale e come individuare le operazioni collegate, così da applicare in modo uniforme le soglie che fanno scattare l’adeguata verifica.
- RTS sui requisiti di gruppo (artt. 16, par. 4, e 17, par. 3, AMLR): governance, gestione del rischio e politiche antiriciclaggio a livello di gruppo, comprese filiazioni e succursali in Paesi terzi.
La consultazione pubblica sulle RTS CDD, aperta dal 9 febbraio all’8 maggio 2026, ha raccolto 325 risposte, e l’audizione pubblica del 24 marzo 2026 ha coinvolto circa 1.600 partecipanti del settore finanziario e non finanziario. Secondo AMLA, il testo finale è stato rivisto per guadagnare chiarezza giuridica, semplicità e coerenza con l’AMLR, e per funzionare anche fuori dal perimetro bancario.
RTS adeguata verifica: cosa cambia nella pratica
Il cuore del pacchetto è la standardizzazione. Oggi ogni Stato membro declina l’adeguata verifica con regole e prassi proprie; le RTS fissano invece un set di requisiti comune e direttamente applicabile. Gli ambiti coperti includono:
- Dati identificativi: nomi, indirizzo, luogo di nascita e nazionalità, con un livello di dettaglio armonizzato.
- Verifica dell’identità: metodi ammessi, inclusi i mezzi di identificazione elettronica e le soluzioni alternative per l’onboarding a distanza, con gli attributi minimi che queste soluzioni devono garantire.
- Titolare effettivo: identificazione dei titolari effettivi e valutazione della struttura proprietaria e di controllo.
- Scopo e natura del rapporto: le informazioni da raccogliere per comprendere l’operatività attesa del cliente.
- PEP e sanzioni finanziarie mirate: procedure di screening delle persone politicamente esposte e verifica rispetto alle misure restrittive.
- Misure semplificate e rafforzate: cosa è consentito nelle situazioni a basso rischio e cosa va aggiunto in quelle a rischio elevato.
Un dettaglio da non sottovalutare: AMLA ha dichiarato di non aver individuato margini per semplificare ulteriormente l’adeguata verifica semplificata rispetto a quanto già previsto. Chi sperava in un alleggerimento sui clienti a basso rischio dovrà quindi lavorare sull’efficienza dei processi, non su regole più leggere.
Tempistiche: cosa succede adesso
Le bozze passano ora alla Commissione europea, che le adotterà con atti delegati prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. L’AMLR si applica in via generale dal 10 luglio 2027: chi aspetta il testo definitivo in Gazzetta per partire rischia di avere pochi mesi per rivedere procedure, moduli di onboarding, data model e controlli automatici. Avevamo anticipato questo passaggio parlando delle misure di Livello 2 di AMLA: ora i contenuti sono noti nella loro versione finale.
Cosa fare oggi nella tua azienda
- Gap analysis: confronta i dati che raccogli oggi in onboarding con l’elenco delle RTS e individua i campi mancanti o non verificati.
- Remediation del portafoglio: stima quanti clienti esistenti richiederanno un aggiornamento delle informazioni e pianifica le priorità in base al rischio.
- Onboarding digitale: verifica che le soluzioni di identificazione a distanza rispettino gli attributi richiesti.
- Titolari effettivi: rafforza la ricostruzione della catena di controllo, soprattutto per strutture estere e multilivello.
- Screening PEP e sanzioni: assicurati che sia continuo, documentato e con esiti spiegabili in sede di verifica.
- Gruppi: allinea politiche e governance tra capogruppo, controllate e succursali extra UE.
Per un quadro operativo completo sulle fasi della CDD puoi partire dalla nostra guida pratica all’adeguata verifica della clientela.
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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o di compliance.





