HomeBlogSanzioni & PEPAdverse media screening: cos’è e perché conta nell’AML

Adverse media screening: cos’è e perché conta nell’AML

Quando un nome finisce in una lista sanzioni o in un registro PEP, il rischio è già stato formalizzato da un’autorità. Ma tra il primo articolo di cronaca su un’indagine e l’iscrizione in una lista possono passare mesi, o non passare mai nulla. È in quello spazio che lavora l’adverse media screening: la ricerca sistematica di notizie negative su clienti, controparti, fornitori e titolari effettivi. Non è un controllo accessorio: con il nuovo pacchetto AML europeo diventa parte strutturale dell’adeguata verifica.

Che cos’è l’adverse media screening

L’adverse media screening (o negative news screening) consiste nel cercare in fonti aperte le informazioni sfavorevoli riferibili a un soggetto: stampa, comunicati di autorità di vigilanza, provvedimenti giudiziari, inchieste, banche dati pubbliche. L’obiettivo non è raccogliere pettegolezzi, ma individuare indizi documentati di riciclaggio, corruzione, frode, evasione, reati ambientali, aggiramento di sanzioni o altri comportamenti che alzano il profilo di rischio di una relazione d’affari.

La differenza rispetto allo screening su liste è sostanziale. Le liste sono chiuse, strutturate e ufficiali: un nome c’è o non c’è. Le notizie sono aperte, non strutturate, spesso ambigue e quasi sempre ridondanti. Per questo l’adverse media è il controllo che dà più informazione e insieme più rumore.

Perché le liste, da sole, non bastano

Un soggetto può essere rilevante ai fini antiriciclaggio molto prima di comparire in un elenco. Tre casi tipici:

  • Indagini in corso: procedimenti penali o ispezioni di vigilanza che non producono ancora alcuna designazione.
  • Rischio indiretto: il cliente è pulito, ma un socio, un amministratore o il titolare effettivo no. Le liste interrogano il nome che hai davanti, non la catena societaria dietro.
  • Giurisdizioni e settori esposti: notizie su fornitori, intermediari o controparti che segnalano esposizione ad aggiramento di sanzioni o a filiere opache.

Cosa chiede la normativa

Il quadro europeo non usa l’espressione “adverse media” come obbligo isolato, ma la incorpora nell’approccio basato sul rischio. Il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), applicabile dal 10 luglio 2027, impone di raccogliere e valutare le informazioni necessarie a comprendere il profilo di rischio del cliente e a mantenerlo aggiornato nel tempo. La Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), da recepire entro la stessa data, completa il disegno sul lato della vigilanza.

Sul piano attuativo, AMLA ha sottoposto a consultazione pubblica dal 9 febbraio all’8 maggio 2026 la bozza di norme tecniche di regolamentazione sull’adeguata verifica prevista dall’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1624, che dettaglia informazioni e documenti da acquisire. Gli Orientamenti EBA sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02, come modificati dagli EBA/GL/2023/03) già oggi indicano le informazioni negative pubblicamente disponibili tra gli elementi da considerare nella valutazione del rischio.

In Italia il riferimento resta il D.lgs. 231/2007: l’articolo 18 definisce il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, l’articolo 24 disciplina gli obblighi rafforzati per le situazioni a rischio elevato. In entrambi i casi la valutazione del rischio è un giudizio motivato, e un giudizio motivato ha bisogno di fonti.

Il vero problema operativo: i falsi positivi

Chi ha provato a fare adverse media con una ricerca per stringa lo sa: su nomi comuni, omonimie e archivi che replicano la stessa notizia per anni, il rapporto tra alert generati e alert rilevanti è pessimo. Il costo non è solo il tempo perso. Un sistema che produce troppo rumore viene progressivamente ignorato, e il rischio vero passa in mezzo agli scarti.

Qui la differenza la fa la qualità del motore, non la quantità di fonti. Servono disambiguazione dell’entità (è la persona giusta?), classificazione del reato per categoria di rischio, valutazione dell’attendibilità della fonte, gestione dei duplicati e della data della notizia, e soprattutto un audit trail che spieghi perché un alert è stato chiuso. Senza traccia della decisione, davanti a un’ispezione il controllo è come se non ci fosse stato.

Cosa fare nella tua azienda

  • Definisci il perimetro: quali soggetti sottoponi a screening (cliente, titolare effettivo, amministratori, controparti rilevanti) e con quale frequenza.
  • Gradua l’intensità sul rischio: controllo standard per il rischio ordinario, adverse media approfondito e retroattivo per le situazioni che richiedono verifica rafforzata.
  • Scrivi le regole di rilevanza: quali categorie di notizia fanno scattare un’escalation e quali no, con soglie dichiarate in procedura.
  • Passa dal controllo puntuale al monitoraggio continuo: il rischio reputazionale nasce dopo l’onboarding, non durante.
  • Documenta le chiusure: motivazione, fonte consultata, data, responsabile della decisione.
  • Misura: percentuale di alert chiusi come non rilevanti, tempo medio di lavorazione, casi che hanno prodotto una segnalazione.

Come AegisX ti aiuta

Con Monitus l’adverse media screening è integrato nello stesso flusso di sanzioni e PEP: entità disambiguate, notizie classificate per categoria di rischio, fonti citate e monitoraggio continuo delle posizioni già acquisite, con la traccia documentale che serve in sede ispettiva. Quando il caso richiede un approfondimento, il report di Enhanced Due Diligence unisce catena di controllo e titolare effettivo, screening su liste UE, OFAC e ONU, PEP, adverse media e offshore leaks in un unico profilo di rischio con le fonti in chiaro. Se il tema PEP ti riguarda da vicino, trovi il quadro completo anche nel nostro approfondimento su chi sono le persone politicamente esposte e come gestirle.

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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o di compliance.